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Ordinanza — n. 6519/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal elements under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6519/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal based on Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the appellate court's reasoning was deemed logically sound. The court rejected this because the appeal failed to specify the exact legal elements violated, rendering the complaint generic and non-compliant with Article 581, paragraph 1, letter c) of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the precise legal elements violated so that the reviewing judge cannot exercise its supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Criminal Procedure Code specific elements required supervisory power allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 129 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEI VILLER ALBERTO nato a TORINO il 26/02/1976 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33348/2023 Rilevato che l'imputato Neiviller Alberto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il reato di cui al capo A) (evasione) e per il reato di cui al capo B) (falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri); Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata pronuncia di assoluzione ex art. 129 cod.proc.pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.