Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6518/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6518/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for mitigating circumstances and a recalculation of the sentence based on a lesser crime, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Furthermore, the court determined that the temporary removal of a phone did not constitute a relevant mitigating circumstance because the restitution occurred after the crime was completed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are not specific but merely repetitive of those already disallowed, or if the claim for sentence recalculation lacks the necessary interest to challenge a structural penalty calculation based on a lesser offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive grounds mitigating circumstances sentence recalculation lack of interest crime classification procedural defects attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62, n. 4 cod. pen.
Considerato, inoltre, che la temporaneità della sottrazione del telefono non è una circostanza rilevante ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 337 cod. pen.
pen., giacché la restituzione del bene è un mero post fatto, intervenuto solo successivamente all'avvenuto perfezionamento del reato; Considerato, quanto all'errore di calcolo lamentato dalla ricorrente laddove la Corte territoriale ha erroneamente individuato come reato più grave quello di cui all'art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
pen., giacché la restituzione del bene è un mero post fatto, intervenuto solo successivamente all'avvenuto perfezionamento del reato; Considerato, quanto all'errore di calcolo lamentato dalla ricorrente laddove la Corte territoriale ha erroneamente individuato come reato più grave quello di cui all'art. 337 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGE TAVARES JESSICA nato a TORINO il 13/09/1999 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33347/2023 Rilevato che l'imputata Lage Tavares Jessica ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino, riqualificando il reato di cui al capo A) come furto aggravato dalla destrezza ed eliminando le pene accessorie, ma confermando nel resto la sentenza impugnata per il reato di cui al capo B) (resistenza a pubblico ufficiale) e per il reato di cui al capo C) (lesione personale);

Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti comuni e generiche - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 23 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Considerato, inoltre, che la temporaneità della sottrazione del telefono non è una circostanza rilevante ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.

4) cod. pen., giacché la restituzione del bene è un mero post fatto, intervenuto solo successivamente all'avvenuto perfezionamento del reato; Considerato, quanto all'errore di calcolo lamentato dalla ricorrente laddove la Corte territoriale ha erroneamente individuato come reato più grave quello di cui all'art. 337 cod. pen. (invece che il furto), che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, non avendo la parte illustrato le ragioni per le quali ambisca ad una riforma del calcolo della pena strutturato a partire da un reato meno grave; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 genna