Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal elements under Art. 581 c.1 lett. c).
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Iddas Gabriele inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a partial reform of a lower court's conviction for theft and payment instrument misuse, arguing a violation of the law regarding the lack of an acquittal pronouncement. The court rejected this claim because the appeal grounds were deemed generic and indeterminate, failing to meet the specific requirements for admissibility under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and indeterminate, failing to specify the legal elements required for the appellate court to exercise its supervisory power.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IDDAS GABRIELE nato a CAGLIARI il 14/10/1978 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33346/2023 Rilevato che l'imputato Iddas Gabriele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino di condanna per i reati di cui ai capi A) B) D) F) di furto monoaggravato e per il reato di cui al capo C) di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.