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Ordinanza — n. 6515/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for stalking conviction due to inadmissible generic appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6515/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the stalking conviction inadmissible. The appellant argued for a different legal characterization due to the victim's untrustworthiness, but the court found the appeal grounds generic and legally perplexed. Consequently, the inadmissibility of the original appeal was corrected at this stage, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal based on generic or perplexed grounds is inadmissible, and such defects must be raised by the Court of Cassation sua sponte in every stage of the proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal grounds perplexed appeal stalking conviction sua sponte review inverosimiglianza delle persecuzioni motivazione inadeguata delle censure costituzionali azione con domande successive

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite Galtelli
Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri
Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv.
Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti
260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv.
Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo
185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORNO CIRIACO nato a BELVEDERE MARITTIMO il 23/03/1974 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; • RG 33335/2023 Rilevato che l'imputato Di Giorno Ciriaco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Aosta di condanna per il reato di atti persecutori (con recidiva reiterata); Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata formulazione di una valutazione alternativa a quella di stalking, tenuto conto della non attendibilità della persona offesa - è inammissibile sia in quanto, in sé, generico, sia — e soprattutto — perché il corrispondente motivo di appello era, a sua volta, inammissibile in quanto generico e "perplesso"; tale anomalia va rilevata ora per allora perché l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione;

Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 202