Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and indeterminate grounds violating procedural requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Emanuele Savio inadmissible and ordered him to pay court costs. Savio challenged a partial reform of his conviction for attempted aggravated theft, arguing a violation of Article 129 of the Criminal Procedure Code regarding the lack of an acquittal pronouncement. The court rejected this claim because the appeal grounds were too generic and indeterminate, failing to specify the legal elements required by Article 581(1)(c) of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and indeterminate, failing to specify the legal elements necessary for the appellate court to exercise its review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVIO EMANUELE nato a CHIVASSO il 28/05/1984 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33333/2023 Rilevato che l'imputato Savio Emanuele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Vercelli di condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. - è generico per indeterminatezza perché del tutto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.