Ordinanza — n. 6509/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POSENATO ROBERTO nato a SAN BONIFACIO il 19/12/1957 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33278/2023 Rilevato che l'imputato Roberto Posenato ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia di condanna per il reato di sostituzione di persona; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla riconosciuta responsabilità per il reato ex art. 494 cod.pen. - è indeducibile, oltre che perché del tutto generico, anche perché il tema della responsabilità non risulta coltivato nell'atto di appello;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 494 cod.pen; Ordinanza — n. 6509/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POSENATO ROBERTO nato a SAN BONIFACIO il 19/12/1957 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33278/2023 Rilevato che l'imputato Roberto Posenato ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia di condanna per il reato di sostituzione di persona; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla riconosciuta responsabilità per il reato ex art. 494 cod.pen. - è indeducibile, oltre che perché del tutto generico, anche perché il tema della responsabilità non risulta coltivato nell'atto di appello;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2