Italian Court dismisses appeal against theft conviction for lack of specific criticism and procedural compliance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for acquittal and leniency but failed to provide specific, argumentative criticism of the lower court's findings. The court ruled that the appeal merely reiterated points already rejected at the appellate level without addressing the evidentiary record or legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 625 cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they lack specific argumentation against the contested decision or fail to demonstrate a necessary correlation with the reasons underlying the judgment being challenged.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALCAGNO GINO nato a MILANO il 29/02/1980 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33273/2023 Rilevato che l'imputato Gino Calcagno ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata assoluzione dal reato a lui ascritto per la lacunosità e genericità del quadro probatorio - è indeducibile perché contiene doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
La Corte di Appello ha ribadito come sia stato possibile ricostruire un quadro probatorio chiaro che non lascia dubbi riguardo alla colpevolezza dell'imputato grazie alle videocamere di sorveglianza, che hanno immortalato il furgone bianco sul quale è stato controllato l'imputato è dove era stata visualizzata parte della merce rubata; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione delle aggravanti ex art. 625 comma 1 e 7 e art. 61 n.5 cod.pen. - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.
A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
La Corte di Appello, infatti, ha specificato come la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non sia esclusa dall'esistenza nel luogo in cui si è consumato il delitto di un sistema di videosorveglianza non idoneo ad impedire la commissione del reato (in linea con la conforme giurisprudenza di questa Corte, ex multis, Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157, Saja). Quanto all'altra aggravante, la Corte di appello ha chiarito che la commissione dell'illecito era stata agevolata dal tempo di notte e che non vi era alcuna circostanza che neutralizzasse tale portata agevolatrice e il ricorso non formula, sul punto, alcun enunciato critico;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen. pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato che il quarto motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto all'eccessiva onerosità del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria. D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.