Cassation appeal dismissed for lack of interest due to statute of limitations barring prosecution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed a second-instance decision dismissing prosecution for theft due to lack of a formal complaint. The court found that the maximum prescription period for the crime had expired before the appeal was filed. Consequently, the appeal was declared inadmissible because the prosecution lacks a practical interest in overturning a decision that would result in acquittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: A cassation appeal by the Public Prosecutor is inadmissible if the maximum prescription period for the crime has expired before the appeal is filed, as the prosecution lacks a practical interest in overturning a decision resulting in acquittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: SORUCEAN DIMITRI nato il 03/10/1989 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33249/2023 Rilevato che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia ricorre avverso la sentenza emessa da quella Corte territoriale con la quale, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Treviso, si dichiara non doversi procedere per i reati di cui al capo a) tentato furto e al capo b) furto nei confronti dell'imputato Dimitri Sorucean per mancanza di querela;
Rilevato che il Procuratore Generale lamenta violazione di legge quanto al riconoscimento del valore di querela del verbale di sommarie informazioni rese dalla persona offesa; Considerato che, il 23 agosto 2020, anteriormente alla sentenza di appello, è decorso il termine massimo di prescrizione, sicchè deve ritenersi che il Procuratore Generale impugnante non abbia interesse all'accoglimento del ricorso, dal momento che, quand'anche il ricorso fosse fondato, questa Corte non potrebbe fare altro che prendere atto della prescrizione del reato; conforta detta conclusione la giurisprudenza di questa Corte - cui il Collegio ritiene di aderire - secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con il quale il P.M. deduca profili di carenza nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", confermativa della decisione di primo grado (ma il ragionamento può essere esteso al proscioglimento sub iudice), quando, nelle more del giudizio di legittimità, sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (Sez. 6, n. 16147 del 02/04/2014, Re Mario, Rv. 260121;
Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Briguglio, Rv. 275651). Precisato che non si è tenuto conto della memoria dell'Avv. Raffaella Fiore, per l'imputato, in quanto inviata solo il 12 gennaio 2024, senza il rispetto del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso in Roma, 18 gennaio