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Ordinanza — n. 6505/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentencing order dismissed for lack of grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6505/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the legal qualification of the offense was correct and properly motivated. The appellant argued for a lack of motivation regarding the legal characterization of the facts under Article 73, paragraph 5 of the relevant decree. The court held that for sentencing orders upon request, the mere affirmation of the agreement's verification suffices as motivation, rendering challenges to factual details inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentencing orders upon request are limited to specific grounds, and challenges to the factual motivation are inadmissible when the judgment simply affirms the verification of the parties' agreement.

Parole chiave

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sentencing order upon request lack of motivation legal qualification of facts inadmissible appeal Cassation procedure reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444 c.p.p.
Con sentenza del 20 giugno 2023 il Tribunale di Taranto ha applicato a Italiano Massimo, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
698, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 20 giugno 2023 il Tribunale di Taranto ha applicato a Italiano Massimo, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed euro milleduecento di multa, altresì convertendo la pena detentiva in ulteriori euro novecento di multa ai sensi dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ITALIANO MASSIMO nato a MESAGNE il 09/06/1995 avverso la sentenza del 20/06/2023 del TRIBUNALE di TARANTOdat-e-awisg-a4e-leer-S; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; MOTIVAZIONE 1. Con sentenza del 20 giugno 2023 il Tribunale di Taranto ha applicato a Italiano Massimo, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed euro milleduecento di multa, altresì convertendo la pena detentiva in ulteriori euro novecento di multa ai sensi dell'art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 698, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione deducendo la mancanza di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

2. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ciò posto, la qualificazione giuridica di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 risulta corretta ed anche motivata tenuto conto della tipologia di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. secondo cui l'obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti e l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Co