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Ordinanza — n. 6504/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against penalty on request dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6504/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a penalty imposed upon request without raising specific statutory grounds. The appellant alleged a lack of reasoning regarding the non-application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, which relates to acquittal. The court ruled that appeals against such penalties are strictly limited to issues concerning the defendant's will, the link between the request and the judgment, legal qualification, or legality of the penalty, none of which were raised.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalties imposed upon request are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification, or penalty legality; other grievances are inadmissible.

Parole chiave

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penalty upon request cassation appeal grounds lack of reasoning inadmissible appeal Code of Criminal Procedure reato grave di stupefacenti sanzioni penali traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 19 luglio 2023 il Tribunale di Reggio Calabria - Sezione GIP/GUP ha applicato a Greco Giovanni, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod.
artt. 110 cod. pen
pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro sedicimila di multa, convertita in detenzione domiciliare secondo le prescrizioni colà contenute, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza - allegando vizio di legittimità - è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata l'omessa motivazione con riguardo alla ritenuta non applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO GIOVANNI nato a SALERNO il 12/04/1984 avverso la sentenza del 19/07/2023 del GIP TRIBUNALE dì REGGIO CALABRIA tizttr~str—ditelTartit udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; m~-zreírú 1. Con sentenza del 19 luglio 2023 il Tribunale di Reggio Calabria - Sezione GIP/GUP ha applicato a Greco Giovanni, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro sedicimila di multa, convertita in detenzione domiciliare secondo le prescrizioni colà contenute, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza - allegando vizio di legittimità - è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata l'omessa motivazione con riguardo alla ritenuta non applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito li ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equítatívamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il