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Ordinanza — n. 6503/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding Art. 129 procedural code requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6503/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to insufficient specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant complained of a lack of motivation concerning the verification of Art. 129 of the Code of Criminal Procedure, yet failed to provide concrete references to the contested judgment. The court ruled that the appellant did not act without fault in determining this inadmissibility, citing Constitutional Court precedent.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation complaint is inadmissible if it lacks specific grounds for criticism regarding the lower court's application of statutory requirements, as the appellant must concretely demonstrate the error rather than merely assert a general lack of verification.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds Art. 129 Code of Criminal Procedure procedural fault requirement concrete reference standard imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze dazi doganali non pagati

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo carenza motivazionale circa la mancata verifica dei requisiti di cui all'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73 D.P.R. 309/1990
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo carenza motivazionale circa la mancata verifica dei requisiti di cui all'art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte Costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ASIA FILIPPO nato a BARI il 22/07/1989 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; i MO-T-.~1È -J 1. Con sentenza del 2 febbraio 2023 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del 28 settembre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari resa in esito a giudizio abbreviato, che aveva condannato D'Asia Filippo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro quattordicimila di multa, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo carenza motivazionale circa la mancata verifica dei requisiti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non sarebbe stato svolto alcun controllo sulla esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., circostanza peraltro smentita dal doppio conforme accertamento di responsabilità dell'imputato.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigli ensore