Cassation appeal against sentencing on request dismissed for inadmissibility due to improper grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised grounds not permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lack of reasoning regarding Article 129 and the application of Article 133, which do not constitute valid grounds for reviewing a sentencing order on request. Consequently, the court ruled that the appeal failed to address the only allowable issues, such as the defendant's will or legal qualification, and ordered the appellant to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentencing orders on request are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or illegality of the penalty, rendering other complaints inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FATHI EL MOSTAFA nato il 01/01/1970 avverso la sentenza del 17/07/2023 del GIP TRIBUNALE di CREMONA4&t-e-a.~:èrAi-c~1 udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RSICLUTO-IN-FATTO -.e 1. Con sentenza del 17 luglio 2023 il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Cremona ha applicato a El Fathi El Mostafa, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 73 comma 1 e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e confisca del resto, altresì disponendo l'interdizione perpetua ai pubblici uffici.
2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata l'omessa motivazione con riguardo alla ritenuta non applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla omessa considerazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen. ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. e la violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il