Italian court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and factual complaints not reviewable in legality proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Moussa Sar inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Sar challenged the denial of a fine substitution for detention and the post-trial declaration of responsibility, arguing the first ground was generic and the second involved factual re-evaluation. The court ruled that conditions for substitution are factual assessments not reviewable unless manifestly illogical, and that the second complaint constituted inadmissible factual grievances beyond the scope of legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53, n. 689/1981; Art. 648 cod. pen.: The assessment of conditions for substituting detention with a fine is a factual finding reviewable only for manifest illogic, while complaints regarding factual evaluation of evidence or post-trial responsibility declarations are inadmissible in legality proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUSSA SAR nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; 9PR tleeSSA Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Sar Myssa, che contesta il diniego di sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria ai sensi dell'art. 53 I. 689/81 è generico e comunque manifestamente infondato. Rilevato che in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 - 01) Ritenuto che non sia manifestamente illogico il diniego della sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria fondato sulla sussistenza di un precedente, unitamente alla condizione di soggetto irregolare sul territorio e dell'evidente condizione di disagio che non consentivano di presumere la sua capacità di adempiere gli obblighi imposti con la sanzione sostitutiva.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui contesta la correttezza della motivazione postaltase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.pen. (non essendo contestata l'affermazione di responsabilità penale per il reato di cui all'art. 171 I 633 del 1941), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie in punto autonoma duplicazione dei supporti DVD e CD, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024 Il Consign7 tensore