Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding denial of generic mitigating circumstances due to prior criminal record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Iurilli Tommaso and Maraglino Antonella inadmissible, upholding the lower court's refusal of generic mitigating circumstances. The appellants argued the denial was erroneous and unmotivated, but the court found the territorial court's reasoning sufficient by citing the defendants' prior criminal records and the nature of the cocaine offense. Consequently, the appeals were rejected as manifestly unfounded, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The denial of generic mitigating circumstances is admissible if the court of first instance provides a congruous reference to decisive elements, such as prior criminal records, making the factual judgment unassailable in terms of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IURILLI TOMMASO nato a CANOSA DI PUGLIA il 29/07/1977 MARAGLINO ANTONELLA nato a GIOIA DEL COLLE il 04/11/1970 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
1. Con sentenza del 2 febbraio 2023 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 17 aprile 2019, con la quale)( Iurilli Tommaso e Maraglino Antonella erano stati condannati ciascuno alla pena di anni uno di reclusione ed euro tremila di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. È stato proposto dagli imputati ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione con riguardo al trattamento sanzionatorio, in ragione dell'erroneo e non motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen..
3. I ricorsi che contestano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso in esame nel quale la corte territoriale ha negato le menzionate attenuanti dando rilievo preminenti ai precedenti penali. Di fatti, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 — 01).
La Corte territoriale ha dato conto dell'assenza di elementi positivamente valutabili all'uopo in favore dei prevenuti, considerato altres) che i ricorrenti nol e risultavano gravati da precedenti, anche specifici e recentifiTa reiterazione e non occasionalità della condotta posta in essere dagli stessi e la natura della sostanza stupefacente di tipo cocaina.
3. Le impugnazioni, che non si confrontano appieno con l'iter argomentativo certamente non illogico e senz'altro conforme a legge, sono quindi manifestamente infondate, e non può pertanto che dichiararsi la complessiva inammissibilità dei ricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il C