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Ordinanza — n. 6499/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as mere factual complaint, upholding conviction for specific recidiva in tobacco smuggling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6499/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Rachik Mustapha inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mustapha challenged the conviction for smuggling cigarettes based on specific recidiva, arguing the lower court's factual findings were flawed. The court rejected this because the appeal constituted only a factual complaint rather than a legitimate legal challenge, as the lower court correctly applied the law regarding recidiva to establish criminal liability despite the quantity being below the standard threshold.

Regesto Legislator

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Art. 219 bis e 296 del d.P.R. 43/73; Appeals in cassation are inadmissible if they consist merely of factual complaints or requests for re-evaluation of evidence, as the supreme court's role is limited to reviewing legal correctness and logical coherence of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual complaint rejection tobacco smuggling recidiva specific recidiva penalty cigarette contraband threshold traffico qualificato di stupefacenti infrazioni riguardanti la canapa contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 219 bis del d.P.R. 43/73
Art. 296 del d.P.R. 43/73
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACHIK MUSTAPHA nato il 28/04/1986 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Rachik Mustapha, che contesta la correttezza della motivazione postaVbase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 219 bis e 296 del d.P.R. 43/73, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.

La sentenza impugnat9~ in continuità con quella di primo grado, ha reso una motivazione congrua e non manifestamente illogica laddove sulla scorta della deposizione resa dall'operatore di Pg ha ritenuto dimostrato il reato contestato all'imputato,i1 quale era stato sorpreso sulla pubblica via mentre era intento alla vendita delle sigarette di contrabbando che lseppur in un quantitativo inferiore alla soglia di rilevanza penale pari a 10 kg, iLfattbi costituiva reato in quanto al soggetto era contestata la recidiva specifica nel contrabbando. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024 Il Consigli nsore Il Pres