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Ordinanza — n. 6498/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding personal drug use defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6498/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific grounds for acquittal based on personal drug use in the appellate brief. Although the appellant argued the lower court lacked motivation for rejecting this defense, they only raised the acquittal request for the first time in the cassation petition without criticizing the appellate decision. Consequently, the court ruled that the appeal was not filed without fault, applying Article 616 of the Code of Criminal Procedure to dismiss the case and assign costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 136 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds for acquittal based on personal drug use are raised for the first time in the cassation petition without specific criticism of the appellate decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal drug use defense lack of specific grounds Article 616 Code of Criminal Procedure acquittal request timing imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 136 c.p.p.
Art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Con sentenza del 4 aprile 2023 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli con la quale Sacra Michele era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro tremila di multa, per il reato di cui alli art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACRA PASQUALE nato a NAPOLI il 04/07/1980 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; i RITENt_ IN--FATTb sì 1. Con sentenza del 4 aprile 2023 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli con la quale Sacra Michele era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro tremila di multa, per il reato di cui alli art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo carenza motivazionale in ordine alla richiesta principale di proscioglimento, stante la detenzione dello stupefacente per affermato uso personale. 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non sarebbe stata accolta la richiesta di proscioglimento per essere lo stupefacente detenuto ad uso esclusivamente personale là dove non aveva devoluto nei motivi di appello alcuna censura sull'affermazione della responsabilità penale avendo formulato unicamente richieste di riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti e di determinazione della pena nel minimo edittale.

Solamente in questa sede, pertanto, è stata avanzata per la prima volta istanza di proscioglimento nel merito del tutto generica. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consiglier nsore