Italian Court dismisses appeals against appellate settlement sentences for waived or inadmissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared seven appeals against an appellate settlement sentence inadmissible. The appellants raised generic complaints regarding motivation and contested the recognition of minor offense status, but these grounds were either previously waived or legally barred by recent procedural reforms. Consequently, the court rejected all claims and ordered the appellants to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against appellate settlement sentences are inadmissible if they concern waived grounds or fail to allege specific vitiating circumstances or illegality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BERLINGERI MASSIMINO nato a CATANZARO il 26/11/1976 MANETTA ROMINA nato a CROTONE il 23/03/1980 VENEZIANO GIULIANA nato a CATANZARO il 09/08/2001 PASSALACQUA COSIMO nato a CROTONE il 24/01/1975 BERLINGIERI ANTONIO nato a CIRO' il 02/10/1957 MANETTA FRANCESCA nato a CROTONE il 11/12/1975 BEVILACQUA DAMIANO nato a CROTONE il 21/04/1985 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROctat-w#4.se-arti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; I ricorsi di Berlingeri Massimino, Manetta Romina, Veneziano Giuliana, Passalacqua Cosimo, Bevilacqua Damiano, Berlingéri Antonio, Manetta Francesca sono inammissibili perché proposti avverso la sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.
A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522 - 01). Il motivo di ricorso proposto da Berlingeri Massimino, Manetta Romina, Veneziano Giuliana che contesta la motivazione sull'affermazione della responsabilità è inammissibile perché motivo rinunciato e comunque si lamenta in via del tutto generica la carenza di motivazione, allo stesso modo è inammissibile il motivo di ricorso di Passalacqua Cosimo, Bevilacqua Damiano, Berlingeri Antonio, Manetta Francesca che contestano il diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non deducendo vizi per cui è possibile il ricorso per cassazione né profili di illegalità della pena (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 — 01).
Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024 Il Co