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Ordinanza — n. 6495/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to mere change in legal qualification without impact on conviction outcome.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6495/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Moretto Cornelio inadmissible, ruling it lacked legal interest. The appellant argued for a change in the legal qualification of the offense from Article 3 to Article 2 of D.Lgs. n. 74/2000, claiming the latter was more appropriate. The court rejected this because the conviction outcome remained unchanged, as Article 3 carries a lighter penalty, and the appeal sought only a formal reclassification without altering the substantive result.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74; Art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74: A cassation appeal is inadmissible if it seeks merely to change the legal qualification of the facts without affecting the operative part of the judgment, as the interest in the appeal must be concrete and relevant, not limited to a formal application of the law.

Parole chiave

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lack of legal interest change of legal qualification inadmissible cassation appeal formal application of law substantive outcome unchanged D.Lgs 74/2000 procedural dismissal rettifiche finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 3 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74
Art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74
74, in luogo della violazione dell'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, Rv. 270246 - 01
(Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, Rv. 270246 - 01;
Sez. 1, n. 39215 del 03/07/2017, Rv. 270957 - 01
Sez. 1, n. 39215 del 03/07/2017, Rv. 270957 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTO CORNELIO nato a GARLASCO il 30/12/1952 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Moretto Cornelio che deduce la violazione di legge in relazione all'errata qualificazione giuridica del fatto per cui ha riportato condanna ai sensi dell'art. 3 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in luogo della violazione dell'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74/è inammissibile perché privo di interesse secondo l'indirizzo ermeneutico di questa Corte di legittimità/che ha ripetutamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge, tanto più nel caso in esame nel quale l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art. 3 cit. punito meno gravemente del delitto di cui all'art. 2 cit. (Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, Rv. 270246 - 01;

Sez. 1, n. 39215 del 03/07/2017, Rv. 270957 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024 Il Consiiere estensore Il President