Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism against the lower court's sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gabriele Militano inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Militano challenged the appellate court's sentencing decision but failed to provide any concrete criticism regarding the motivation or the appropriateness of the penalty imposed. The court ruled that his generic assertions without specific references to the contested judgment lacked the necessary specificity required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; An appeal challenging a criminal judgment is inadmissible if the defendant fails to provide concrete, specific criticism regarding the motivation or the appropriateness of the penalty, limiting themselves to generic assertions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILITANO GABRIELE nato a PALERMO il 28/09/1995 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Militano Gabriele, che contesta la correttezza della motivazione postatase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile perché generico. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non vi sarebbe alcuna motivazione sulla congruità della pena e sull'affermazione della responsabilità penale.
Esso è privo di riferimenti critici al contenuto del provvedimento impugnato rispetto al quale la censura difensiva appare del tutto priva di specificità estrinseca (S.U. n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli, Rv 268822) e come tale inammissibile. Rilevato "cii‘ pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024 Il ConsigW tensore i Il Presidente