Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for containing mere factual complaints and unsupported mitigating circumstances arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Vincenzo Filippone's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the first ground of appeal, challenging the factual basis of the drug trafficking conviction, constituted a mere factual complaint unsuitable for a legality review. Additionally, the claim regarding generic mitigating circumstances was rejected as manifestly unfounded due to a lack of positive elements. Consequently, the appeal was dismissed because it sought to re-evaluate evidence and facts outside the scope of the Supreme Court's jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court on facts or evidence are inadmissible as they constitute mere factual complaints or lack positive elements for mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE VINCENZO nato a PALERMO il 21/01/2000 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di rporso di Filippone Vincenzo, che contesta la correttezza della motivazione postaVbase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.
La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha ritenuto dimostrata la cessione di sostanza stupefacente nei confronti di soggetti rimasti ignoti e la terza nei confronti di tale Khelf sulla scorta dell'osservazione della PG che, quanto alla cessione nei confronti di Khalef aveva portato al sequestro della dose di cocaina ceduta dal ricorrente. Si tratta, di cessioni avvenute sotto', l'osservaziarie ;lena, PG e, quanto alla terza cessione, i— nt L03; A4 l> n oggetto dell'osservazioneYil Khalef aveva dichiarato di avere acquistato la dose dal Filippone anche se poi materialmente consegnatagli da un soggetto terzo.
Considerato che il motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente l'assenza di elementi positivi di valutazione che neppure il ricorrente allega non essendo l'incensuratezza elemento ideoneo per ciò solo a giustificare la concessione delle menzionate attenuanti. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 202