Italian Court dismisses appeal against conditional sentence due to restricted grounds for cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Mazzarella's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lack of reasoning for non-punishment under Article 129 and the legal qualification of the offense, but the court found these grounds barred by recent procedural reforms limiting cassation appeals to specific issues like the defendant's will or legal error. Consequently, the court upheld the lower court's decision on the conditional sentence and rejected the claim regarding litigation expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against conditional sentences are strictly limited to the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or illegality of the penalty, excluding general defects in reasoning or non-punishment grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZARELLA LUIGI nato a SIRACUSA il 20/09/1983 avverso la sentenza del 15/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA43449-alAbis,a-ailia-paft4; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Mazzarella Luigi, in relazione alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) con cui deduce l'omessa motivazione delle cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, sícchè non è più consentita la deduzione del vizio di motivazione in relazioneee u,all'art. 129 cod.proc.pen.
RilevatoVil secondo motivo di ricorso, che contesta96 la correttezza qualificazione giuridica del fatto è generico e's manifestamente infondato, tenuto conto che all'imputato è contestata sia la violazione degli artt. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 che quella di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e che è stata applicata una pena sola senza alcun aumento per la continuazione. Considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la condanna al pagamento delle spese processuali è manifestamente infondato tenuto conto che è legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del processo in ipotesi di applicazione della pena concordata, pur inferiore ad anni due, che, posta in continuazione con altra oggetto di precedente condanna definitiva, determini una pena complessiva irrogata superiore ai due anni (Sez. 6, n. 46131 del 01/12/2021, Rv. 282356 - 01).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024 Il Consig ' r /:- ensore I Il Pr