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Ordinanza — n. 6489/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding lack of motivation on non-punishment grounds in plea bargaining. The court ruled the appeal inadmissible because the second-instance judge did not need to address non-punishment causes when the defendant waived them, and the applicant was not at fault for the procedural error. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the penalty fund.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6489/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the applicant to bear the procedural costs and a fine. The applicant argued the lower court lacked motivation regarding a potential cause of non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court held that when parties agree on a new sentence in plea bargaining, the second-instance judge is not required to justify the absence of non-punishment causes, as the appeal's devolutive effect limits review to non-waived grounds. Furthermore, the court found no evidence the applicant was at fault for this procedural omission, thus rejecting the appeal entirely.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. When parties agree on a new sentence in plea bargaining, the second-instance judge need not motivate the absence of non-punishment causes, and the appeal is inadmissible if the applicant was not at fault for the procedural error.

Parole chiave

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plea bargaining appeal non-punishment causes lack of motivation inadmissible appeal procedural fault waiver of grounds Cassation inadmissibility imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
In relazione al motivo di censura, a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., siccome inserito dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
È stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale il ricorrente ha lamentato l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 110, cod. pen.
Art. 73, commi 1. e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 30 maggio 2023 la Corte di Appello di Brescia, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
ed in parziale riforma - _ della sentenza del 10 ottobre 2022 del Tribunale diG~ resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa la pena inflitta a Serdi Oussama per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
È stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale il ricorrente ha lamentato l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170
276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERDI OUSSAMA nato il 01/12/1994 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA1 ato avviso alle pAr_ti;_i udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; M913-1 /AZIONE- 1. Con sentenza del 30 maggio 2023 la Corte di Appello di Brescia, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma - _ della sentenza del 10 ottobre 2022 del Tribunale diG~ resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa la pena inflitta a Serdi Oussama per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1. e 4 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. È stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale il ricorrente ha lamentato l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. In relazione al motivo di censura, a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., siccome inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

In tema di "patteggiamento in appello", il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; cfr.

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). In ogni caso la Corte territoriale, illustrando i profili di responsabilità, ha dato comunque ampio ed adeguato riscontro - sul quale il ricorso non si è confrontato - dell'assenza di ragioni di immediata applicazione della norma liberatoria di cui all'art. 129 cit..

3. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il