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Ordinanza — n. 6487/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding agreed sentence modification and lack of charge reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6487/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court's agreement on a new sentence could not be unilaterally challenged. The appellant argued for a different charge classification and sentencing treatment, but the court held that agreed penalties cannot be modified without proving illegality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against sentences resulting from an agreed procedure are inadmissible if they concern the agreed penalty itself or waived grounds, as the judicially confirmed agreement cannot be unilaterally modified absent proven illegality.

Parole chiave

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agreed sentence modification cassation inadmissibility charge reclassification procedural agreement Italian criminal procedure liberazione condizionale revoca della sospensione condizionale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza del 5 luglio 2023 la Corte di Appello di Roma, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610 c.p.p.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 5 luglio 2023 la Corte di Appello di Roma, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
ed in parziale riforma della sentenza del 30 novembre 2022 del Tribunale di Roma, ha rideterminato in anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa la pena inflitta a Bordonaro Benedetto per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello
Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORDONARO BENEDETTO nato a APRILIA il 23/12/1990 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAderto-aWTSTralre153M; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; monv-A-no-N E 1. Con sentenza del 5 luglio 2023 la Corte di Appello di Roma, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della sentenza del 30 novembre 2022 del Tribunale di Roma, ha rideterminato in anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa la pena inflitta a Bordonaro Benedetto per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. È stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73 comma 5 del citato d.P.R. e quanto al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile. In relazione al motivo di censura, a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., siccome inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 — 01). I motivi di ricorso proposti sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva e sull'aumento per la continuazione, sono inammissibili, essendo inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01).

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 genna