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Ordinanza — n. 6485/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for late filing, ruling appeals must be lodged within fifteen days of reading the plea bargain judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6485/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeals by Ounou Yassine and Fouzi Nourddine inadmissible due to untimely filing. Although the Milan Tribunal sentenced the defendants to one year in prison and fines for drug-related offenses on June 21, 2023, the appeals were submitted on July 7, 2023. The court ruled that the fifteen-day deadline for appealing plea bargain judgments expired on July 6, 2023, rendering the submissions late and procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments must be filed within fifteen days of reading the judgment; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal statutory time limit inadmissible appeal drug trafficking offense procedural deadline ritardo ingiustificato dell'azione penale termine calcolato a ore imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con motivazione contestuale, a norma dell'art. 585, comma 1, lett.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
I ricorsi (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili perché proposti senza l'osservanza dei termini di impugnazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza del 21 giugno 2023 il Tribunale di Milano ha applicato a Ounou Yassine e a Fouzi Nourddine, su loro richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro quattromila di multa ciascuno per il reato di cui agli artt.
Art. 240 cod. pen.
Avverso tale sentenza è stato proposto con unico atto ricorso congiunto dagli interessati, lamentando l'errata qualificazione giuridica dei fatti ovvero la mancat assoluz ne perché il fatto non sussiste e l'illegalità della misura di ct, com sicurezza el denaro in sequestro ai sensi dell'art. 240 cod. pen..
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 21 giugno 2023 il Tribunale di Milano ha applicato a Ounou Yassine e a Fouzi Nourddine, su loro richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro quattromila di multa ciascuno per il reato di cui agli artt.
artt. 110 cod. pen
pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro quattromila di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 240 cod. pen
Avverso tale sentenza è stato proposto con unico atto ricorso congiunto dagli interessati, lamentando l'errata qualificazione giuridica dei fatti ovvero la mancat assoluz ne perché il fatto non sussiste e l'illegalità della misura di ct, com sicurezza el denaro in sequestro ai sensi dell'art. 240 cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018
pen., di quindici giorni, decorre dalla lettura, all'udienza del 21 giugno 2023, del dispositivo e della conseguente motivazione (Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OUNOU YASSINE nato il 28/07/1989 FOUZI NOURDDINE nato il 17/05/1993 avverso la sentenza del 21/06/2023 del TRIBUNALE di MILANOd.a.te-ereri.s.e-a.itt,-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; MO_TINAZION E - ) 1. Con sentenza del 21 giugno 2023 il Tribunale di Milano ha applicato a Ounou Yassine e a Fouzi Nourddine, su loro richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro quattromila di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e confisca del denaro oggetto di vincolo a norma dell'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto con unico atto ricorso congiunto dagli interessati, lamentando l'errata qualificazione giuridica dei fatti ovvero la mancat assoluz ne perché il fatto non sussiste e l'illegalità della misura di ct, com sicurezza el denaro in sequestro ai sensi dell'art. 240 cod. pen..

3. I ricorsi (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili perché proposti senza l'osservanza dei termini di impugnazione. Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con motivazione contestuale, a norma dell'art. 585, comma 1, lett.

a) cod. proc. pen., di quindici giorni, decorre dalla lettura, all'udienza del 21 giugno 2023, del dispositivo e della conseguente motivazione (Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, Rv. 273934 - 02) e dunque scadeva il 6 luglio 2023. I ricorsi sono stati presentati in data 7 luglio 2023, e dunque sono tardivi e quindi inammissibili. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigr