Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of acquittal grounds in plea agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived the claim of non-responsibility by agreeing to a reduced sentence in the second instance. The appellant argued that the appellate court failed to evaluate potential grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that once an accused renounces appeal grounds to accept a concordated penalty, the second-instance judge is not required to address those specific issues, limiting review to non-waived grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: When an accused renounces appeal grounds to agree on a concordated penalty, the second-instance judge is not required to address the waived issues of responsibility or acquittal, limiting the scope of review to non-waived grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMI ACHILLE nato a GENOVA il 08/04/1991 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; _____1.-- FnILV-AZIO NE 1. Con sentenza del 22 maggio 2023 la Corte di Appello di Genova, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della sentenza del 24 gennaio 2023 del Tribunale di Genova resa in esito a giudizio abbreviato ha rideterminato in anni due di reclusione ed euro novemila di multa la pena inflitta ad Adami Achille per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stante l'illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un ammontare di poco meno di settemila dosi medie singole..
2. È stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale il ricorrente ha lamentato l'inosservanza della legge penale con riguardo all'affermata penale responsabilità a carico del prevenuto per il reato allo stesso ascritto, e alla mancata valutazione sulla possibile sussistenza di una ragione di proscioglimento.
3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
2. In relazione al motivo di censura, a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., siccome inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
3. Al riguardo, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, in tema di "patteggiamento in appello", il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'affermazione della responsabilità, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis cit. con rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in punto affermazione della responsabilità, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024