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Ordinanza — n. 6479/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to meet 48-hour validation deadline for police obligation order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6479/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Soddi Antonio inadmissible because the validation of the police officer's order occurred after the mandatory 48-hour notification period. The applicant argued that the judge's deposit date was irrelevant, but the court established that the act's effectiveness depends on the actual filing date in the registry. Consequently, the court ruled that the procedural defect caused a general nullity, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: The validation of an administrative order imposing a police obligation must occur within 48 hours of notification; failure to do so renders the act generally null due to the inability to exercise defense rights.

Parole chiave

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48-hour validation deadline general nullity of administrative act police obligation order procedural defect inadmissibility right of defense violation tempestività dell'inoltro requisito della firma osservanza dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 17 ust. 2 k.r.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto
Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016
Sez. 3, n. 42520 del 24/10/2002, Curigliano
Sez. 2, n. 1317 del 23/11/2004, Sufaj
222962; Sez. 2, n. 1317 del 23/11/2004, Sufaj, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SODDI ANTONIO nato a GENOVA il 17/09/1998 avverso l'ordinanza del 30/08/2023 del GIP TRIBUNALE di SONDRIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Soddi Antonio è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Premesso che secondo l'orientamento consolidato di Questa corte la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223) e che il momento dell'emissione di un provvedimento da parte del giudice è quello nel quale avviene il deposito presso la cancelleria, e non quello della data inserita in sede di materiale stesura del provvedimento, atteso che tale deposito è requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale (Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016 Rv. 269306 - 01;

Sez. 3, n.42520 del 24/10/2002, Curigliano, Rv. 222962; Sez. 2, n. 1317 del 23/11/2004, Sufaj, Rv. 230969). Rilevato che il provvedimento del Giudice è certamente successivo alla scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del decreto del Questore, dovendosi aver riguardo, a tal fine, alla data del deposito dell'atto in cancelleria, non a quellainserita dal giudice in sede di materiale stesura del provvedimento (notifica del provvedimento del questore in data 28/08/2023, ore 17,30, convalida del 30/08/2023 ore 15,29, deposito in data 31/08/2023 ore 9,30).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024 Il Consiallerekstensore Il Pr