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Ordinanza — n. 6476/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge to factual findings and lack of structural motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6476/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Zago Natascia inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision lacked sufficient evidence and contained motivational defects regarding the drug trafficking charges. The court rejected this, ruling that the review of motivation is limited to structural coherence and precludes re-evaluating factual elements or adopting new interpretations of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 616 c.p.p.; The Court of Cassation's review of motivational defects is restricted to structural coherence, prohibiting the re-examination of factual elements or the adoption of alternative interpretations of evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility structural motivation defects drug trafficking charges factual findings review procedural costs allocation imputazione per reati di stupefacenti azione di convalida del sequestro pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009
Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGO NATASCIA nato a BORGO SAN LORENZO il 05/05/1973 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; -1_,MOTIVAZW-Drn-nIE ---- \.

1. Con sentenza del 2 febbraio 2023 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 17 dicembre 2020 del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Firenze, resa in esito a giudizio abbreviato, con la quale Zago Natascia era stata condannata alla pena di anni uno di reclusione ed euro milleseicento di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 81 capoverso cod. pen. e 73 comma 5 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, unito dal vincolo della continuazione ad altri fatti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

2. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputata ha lamentato violazione di legge e vizio motivazionale per la carenza del materiale probatorio a suo carico.

3. Il ricorso è inammissibile. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio, osserva allora il Collegio che le censure mosse dalla ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza del vizio motivazionale, infatti, la stessa tende ad ottenere in questa sede — con richiami meramente fattuali - una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito.

In ogni caso, la Corte territoriale ha argomentato in modo congruo e non manifestamente illogico la finalità di spaccio avuto riguardo al confezionamento in dosi (cfr. pag.

3) che ora la ricorrente contesta. Non può quindi che dichiararsi la complessiva inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024