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Ordinanza — n. 6474/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding discretionary sentencing and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6474/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's request to annul the appellate court's reduced sentence. The appellant argued that generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code were erroneously denied, while the court emphasized that the lower court's factual assessment of these circumstances is unreviewable in a jurisdictional proceeding. The decision rests on the principle that the appellate judge's evaluation of the defendant's personality and the crime's severity is conclusive unless contradictory, rendering the appeal manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The appellate court's judgment on generic mitigating circumstances is a factual assessment that is unreviewable in cassation proceedings, provided it is non-contradictory and adequately motivated by the relevant elements.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appellate court discretion cassation inadmissibility sentencing reduction drug trafficking offense traffico aggravato di stupefacenti crimine organizzato tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha richiesto l'annullamento della decisione con riguardo al trattamento sanzionatorio, in ragione altresì dell'erroneo e non motivato mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen..
Art. 133 cod. pen.
Infine, consegue la manifesta infondatezza della censura sul trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo a fronte di una congrua e non manifestamente illogica motivazione fondata sugli elementi di cui all'art. 133 cod.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 62-bis cod. pen
È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha richiesto l'annullamento della decisione con riguardo al trattamento sanzionatorio, in ragione altresì dell'erroneo e non motivato mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen..
art. 133 cod. pen
Infine, consegue la manifesta infondatezza della censura sul trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo a fronte di una congrua e non manifestamente illogica motivazione fondata sugli elementi di cui all'art. 133 cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
come sopra evidenziato e tenuto conto che è stata irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENIS ANDREA nato a GALATINA il 11/10/1995 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; t 1. Con sentenza del 30 giugno 2023 la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 19 gennaio 2023, resa in esito a giudizio abbreviato, ha ridotto la pena inflitta a Renis Andrea, nella misura di anni sei mesi quattro di reclusione ed euro trentamila di multa, in relazione ai i reati di cui agli artt. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo a); 81 comma 2 cod. pen., 23 comma 1 numero 1 e comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110, 648 e 697 cod. pen. (capo b).

2. È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha richiesto l'annullamento della decisione con riguardo al trattamento sanzionatorio, in ragione altresì dell'erroneo e non motivato mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen..

3. Il ricorso è inammissibile. In relazione al motivo di censura, è orientamento consolidato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Invero, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Al riguardo, la Corte territoriale ha per un verso osservato quanto i fatti appaiano gravii in considerazione dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente di tipo cocaina unitamente alla detenzione di armi illecite e modificate, ed in ragione altresì dell'inserimento del ricorrente - di cui era in tal modo negativamente valutata la personalità - in un ambito di crimine organizzato. A ciò si aggiunga che il Giudice dell'appello ha comunque rideterminato la pena in senso favorevole al prevenuto, muovendo dalla pena base per il reato di cui all'art. 73 cit. di anni otto di reclusione in ragione del dato ponderale e della qualità della sostanza del tipo cocaina illecitamente detenuta (dalla quale sarebbe stato possibile ricavare quasi undicimila dosi medie singole) altresì ulteriormente sottolineando, con deduzioni non manifestamente illogiche, al contempo l'inserimento dell'imputato in contesti criminali (tenuto conto altresì delle sovvenzioni economiche che i suoi familiari ricevevano nel corso della sua detenzione da soggetti che del gruppo organizzato facevano parte).

D'altronde l'incensuratezza, in concreto l'unico elemento positivamente valutabile in favore del prevenuto nel caso di specie a parere del giudicante, non è sufficiente ex lege a giustificare la richiesta del beneficio di cui all'art. 62 -bis cit.. Infine, consegue la manifesta infondatezza della censura sul trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo a fronte di una congrua e non manifestamente illogica motivazione fondata sugli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. come sopra evidenziato e tenuto conto che è stata irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288).

L'impugnazione, che neppure si confronta appieno con l'iter argomentativo, è quindi manifestamente infondata. Va conseguentemente dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ge