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Ordinanza — n. 6473/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentence on request dismissed for inadmissibility due to lack of admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6473/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the sentence of application of penalty on request inadmissible. The appellant alleged a lack of reasoning regarding the non-application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, which concerns a prior acquittal. The court ruled that appeals against such sentences are strictly limited to specific grounds, including the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, none of which were raised here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences of application of penalty on request are admissible only for specific grounds, excluding general complaints about lack of reasoning or prior acquittals.

Parole chiave

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application of penalty on request cassation appeal inadmissibility Article 448 c.p.p. Article 610 c.p.p. lack of reasoning ground correlation between request and sentence legal qualification error trasmissione di un atto processuale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 444, c.p.p.
Con sentenza del 24 aprile 2023 il Tribunale di Bari ha applicato a Pepe Simone, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129, c.p.p.
Avverso tale sentenza — allegando vizio di legittimità - è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata l'omessa motivazione con riguardo alla ritenuta non applicabilità dell'art. 129 cod.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
pen., la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa, per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 24 aprile 2023 il Tribunale di Bari ha applicato a Pepe Simone, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa, per il reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza — allegando vizio di legittimità - è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata l'omessa motivazione con riguardo alla ritenuta non applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE SIMONE nato a BARI il 12/11/1998 avverso la sentenza del 24/04/2023 del TRIBUNALE di BARIudita la la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; 1-440TIVAZIO-PT:

1. Con sentenza del 24 aprile 2023 il Tribunale di Bari ha applicato a Pepe Simone, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa, per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come riqualificato.

2. Avverso tale sentenza — allegando vizio di legittimità - è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata l'omessa motivazione con riguardo alla ritenuta non applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigliere