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Ordinanza — n. 6471/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity; appeal against conviction rejected for lacking specific grounds under Cartabia reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6471/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the appeal on grounds of genericity. The appellant's appeal against conviction was dismissed because it contained only generic criticisms and stylistic phrases rather than specific objections to the decision. Consequently, the cassation petition was also rejected as it failed to meet the statutory requirement for specific grounds under the Cartabia reform.

Regesto Legislator

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Art. 581 comma 1 bis cod. proc. pen.; Art. 591 cod. proc. pen.: The appeal must contain specific grounds referring to particular points of the decision; generic criticisms lacking specific correlation to the judgment are inadmissible.

Parole chiave

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genericity of grounds Cartabia reform inadmissibility appeal specificity requirement devoluto scope diritto di ricorso delle associazioni appartenenza a una banda pena statutaria

Disposizioni normative citate

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Art. 581 comma 1 bis cod. proc. pen.
Rilevato che a seguito dell'introduzione dell'art. 581 comma 1 bis cod.proc.pen., ad opera della c.d.
Art. 591 cod. proc. pen.
c, e art. 591 c.p.p., comma 1, lett.
Art. 597 cod. proc. pen.
art. 291 quater d.p.r. 43 del 1973
La corte territoriale ha ritenuto inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 291 quater d.p.r. 43 del 1973 in quanto contenente generiche critiche e frasi di stile con cui censurava la decisione impugnata.
art. 597 cod.proc.pen
art. 581 c.p
597 cod.proc.pen., deve necessariamente correlarsi alle norme sulle formalità dell'impugnazione, che richiedono - tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame - quello della specificità dei motivi (art. 581 c.p.p., lett.
art. 591 c.p
c, e art. 591 c.p.p., comma 1, lett.
art. 581 cod.proc.pen
Dunque, il giudizio di appello è pur sempre un giudizio di merito circoscritto sui punti e capi specificatamente indicati e contenenti doglianze specifiche che ne circoscrivono l'ambito del devoluto, da cui il requisito di specificità estrinseca, ora espressamente introdotto al comma 1 bis dell'art. 581 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 7994 del 17/06/2014, Riondino
c), (Sez. 6, n. 7994 del 17/06/2014, Riondino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LIBERTI GIOVANNI nato a NAPOLI il 20/06/1991 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso per cassazione di Di Liberti Giovanni che contesta la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione per genericità ai sensi degli artt. 581 comma 1 bis cod.proc.pen. e 591 cod.proc.pen. è manifestamente infondato. La corte territoriale ha ritenuto inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 291 quater d.p.r. 43 del 1973 in quanto contenente generiche critiche e frasi di stile con cui censurava la decisione impugnata.

Rilevato che a seguito dell'introduzione dell'art. 581 comma 1 bis cod.proc.pen., ad opera della c.d. riforma Cartabia, il legislatore ha normativizzato il principio espresso dalle Sezioni Unite Galtelli secondo cui il principio devolutivo, che connota il giudizio di appello di cui all'art. 597 cod.proc.pen., deve necessariamente correlarsi alle norme sulle formalità dell'impugnazione, che richiedono - tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame - quello della specificità dei motivi (art. 581 c.p.p., lett. c, e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), (Sez. 6, n. 7994 del 17/06/2014, Riondino, Rv. 262455).

Dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lettera c), 591, comma 1, lettera c), e 597, comma 1, cod. proc. pen., emerge che l'ultima di tali disposizioni — nello stabilire che la cognizione del procedimento è attribuita al giudice d'appello limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti — non può essere interpretata nel senso che sia sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, che í motivi si riferiscano semplicemente a "punti della decisione". Dunque, il giudizio di appello è pur sempre un giudizio di merito circoscritto sui punti e capi specificatamente indicati e contenenti doglianze specifiche che ne circoscrivono l'ambito del devoluto, da cui il requisito di specificità estrinseca, ora espressamente introdotto al comma 1 bis dell'art. 581 cod.proc.pen.

Ciò premesso, dalla semplice lettura dell'atto di appello, emerge come il ricorrente !ungi da proporre critiche specifiche ai punti della decisione, tra cui la ritenuta partecipazione all'associazione a delinquere dedita al contrabbando, si è limitato ad una serie di enunciazioni prive di correlazione alla decisione impugnata e dunque prive di specificità estrinseca. A sua volta il ricorso per cassazione che contesta la decisione di inammissibilità dell'appello è anch'esso generico e dunque inammissibile. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024 Il Consigr r e'tensore 9,1)