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Ordinanza — n. 6470/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming non-punishment due to minor offense, citing procedural repetition and factual insufficiency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6470/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Enzo Luccioni's appeal inadmissible for being repetitive and manifestly unfounded. The lower court rejected the claim of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code because the evaded tax amount exceeded the threshold for minor offenses, and subsequent conduct could not alone render the offense minor. The court held that the appeal failed to provide specific details on post-crime conduct and correctly distinguished between sentencing parameters and the criteria for non-punishment.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.: An inadmissible cassation appeal for repetition or manifest unfoundedness precludes the formation of a valid challenge relationship, thereby barring the declaration of non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive censure non-punishment ground minor offense threshold manifestly unfounded procedural preclusion tax evasion penalty recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Rilevato che il ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez.
Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, sebbene acquisti rilievo, per effetto della novella dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art.
Art. 133 cod. pen.
Ritenuto infine che la sentenza impugnata abbia correttamente argomentato che il trattamento sanzionatorio e la tenuità dell'offesa soggiacciono a parametri di valutazione diversi (art. 133 comma 1 e 2 cod.pen.
Art. 10-ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74
1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 131 bis cod.pen
36439/23 Ritenuto che il ricorso di Luccioni Enzo che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
art. 133 comma 1 cod.pen
il trattamento sanzionatorio e art. 133 comma 1 cod.pen.
art. 129 c.p
Rilevato che il ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018
pari a C 373.610,00 di molto superiore alla soglia di punibilità (Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018 Rv.
Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020
276546 - 01; Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Rv.
Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023
(Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023.
Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013
129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266; Sez.
Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004
32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez.
Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014
18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCIONI ENZO nato a STIMIGLIANO il 30/11/1940 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 36439/23 Ritenuto che il ricorso di Luccioni Enzo che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è inammissibile perché ripetitivo della medesima censura già devoluta ai giudici del merito e da quei giudici disattesa in modo corretto e in ogni caso manifestamente infondata. La corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione dell'entità dell'imposta evasa e non versata (art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n.

74) pari a C 373.610,00 di molto superiore alla soglia di punibilità (Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018 Rv. 276546 - 01; Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Rv. 278946 - 01). Rilevato che, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, sebbene acquisti rilievo, per effetto della novella dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023.

Hu, Rv. 284497 - 01) e dunque sotto questo profilo la decisione è immune da censure, rilevando il Collegio che, quanto al caso in esame, il ricorrente non ha neppure allegato in che cosa si sostanzierebbe la condotta susseguente oggetto di valutazione, non essendo tale il mero rilievo di non avere commesso altri reati. Ritenuto infine che la sentenza impugnata abbia correttamente argomentato che il trattamento sanzionatorio e la tenuità dell'offesa soggiacciono a parametri di valutazione diversi (art. 133 comma 1 e 2 cod.pen. il trattamento sanzionatorio e art. 133 comma 1 cod.pen. la causa di non punibilità) sicché non è manifestamente illogico escludere la causa di non punibilità ex art 131 bis cod.pen. e la irrogazione di una pena nel minimo edittale.

Rilevato che il ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cos