Cassation court dismisses appeal for lack of request regarding probation and sentence substitution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio D'Ambrosio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal of probation and sentence substitution, arguing a lack of reasoning. However, the court ruled that the refusal was based on prior criminal records and that the request for sentence substitution was never made in the appeal act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53 I n. 689/1981; Art. 291 bis d.P.R. 43/73: An appeal challenging the omission of reasoning regarding probation or sentence substitution is inadmissible if the specific request for substitution was not included in the appellate act.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROSIO ANTONIO nato a VOLLA il 01/05/1975 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di D'Ambrosio Antonio che contesta l'omessa motivazione in relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e alla sostituzione della pena detentiva ex art. 53 I. 689 /1981 è inammissibile. Sotto il primo profilo la sentenza impugnata, che ha confermato la condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 291 bis d.P.R. 43/73, ha escluso il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione dei precedenti penali (cfr.513).
Sotto altro profilo il ricorrente non aveva chiesto la sostituzione della pena ai sensi dell'art. 53 I. n. 689/1981 nell'atto di appello, sicchè non può ravvisarsi alcun difetto di motivazione in relazione ad una richiesta non devoluta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennai