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Ordinanza — n. 6467/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the lawyer filing it lacked special authorization to practice before the Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6467/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed by a defense attorney without special authorization to practice before the Supreme Court. Although the appeal originated from a lower court judgment, the court held that no exception exists for appeals converted into cassation requests. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 10, comma 1, lett. a) del D.P.R. 100/2000: A cassation appeal is inadmissible if signed by a lawyer not enrolled in the special register for higher courts, with no derogation for appeals converted into cassation requests.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special lawyer authorization Supreme Court register procedural costs award unauthorized legal representation legittimazione a ricorrere ricorso straordinario per nullità motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 10, comma 1, lett. a) del D.P.R. 100/2000
artt. 110 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019
In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (ex multis, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv.
Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013
277208; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERGANI PAOLO LUIGI nato a CARUGATE il 10/02/1957 avverso la sentenza del 01/03/2022 del TRIBUNALE di PESAROklato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; /\& Rilevato che l'appello, trasmesso alla Corte di cassazione per competenza, proposto da Vergani Paolo Luigi, imputato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 e condannato alle pene di legge, è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè da difensore non abilitato al patrocinio in cassazione; che, infatti, «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (ex multis, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835); che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid