Italian court dismisses appeal for late filing and orders defendant to pay court costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed one day after the statutory deadline expired. The appellant, convicted of environmental offenses, argued for a review of his criminal liability, but the court noted the late deposit without sufficient justification for the delay. Consequently, the court ruled that the procedural defect was not excusable and imposed the costs of the proceedings on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.; The appeal is inadmissible if filed after the statutory deadline unless the delay is excusable, and the appellant bears the procedural costs and fine when the delay is not excusable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNILLO PASQUALE nato a CARDITO il 27/04/1966 avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIpato avviso al irg-5-àffiT udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che ricorso - con cui Mennillo Pasquale, condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all' art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, deduce il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità penale - è inammissibile in quanto proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, posto che il termine per il deposito del ricorso è scaduto in data 02.05.2023 e lo stesso è stato depositato in data 03.05.2023; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de