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Ordinanza — n. 6463/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specificity and repetition of previously rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6463/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint lacked specificity and merely repeated arguments already rejected by the lower courts. The appellant argued that a prior medical expert opinion establishing permanent incapacity should have been considered, but the appellate court found the request exploratory and irrelevant given the time elapsed since the alleged incapacity. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the complaint is formulated without specificity and constitutes a mere repetition of arguments already examined and rejected by the courts of first and second instance.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specificity repetition of arguments medical incapacity procedural costs malattia psichica perizia psichiatrica insufficiente inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod, proc.
Art. 364 c.p.p.
Art. 85 c.p.
Art. 88 c.p.
Art. 89 c.p.
Art. 6, comma 6, Legge 401/1989
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod, proc.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO LUIGI nato a PALERMO il 26/08/1984 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Ritenuto che Longo Luigi - condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all'art. 6, comma 6, della legge n. 401 del 1989, perché contravveniva all'obbligo di presentazione nell'orario prestabilito come prescrittogli in DASPO - ha proposto ricorso per cassazione, denunciando vizi della motivazione e la violazione degli artt. 85, 88, 89, cod. pen., in relazione alla mancata acquisizione di una consulenza medico-legale effettuata nell'ambito di altro procedimento, che si era concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione per incapacità di intendere e di volere; acquisizione che avrebbe dovuto essere ritenuta rilevante, trattandosi di vizio permanente e non temporaneo la cui incidenza avrebbe dovuto essere apprezzata anche nel presente procedimento.

Considerato che il motivo di doglianza è inammissibile, perché formulato in modo non specifico e perché riproduttivo di una doglianza già esaminata e motivatamente disattesa dai giudici di merito; che, con argomentazione assolutamente logica e coerente, in totale continuità con il giudice di primo grado, la Corte d'appello evidenzia come la richiesta di rinnovazione istruttoria, avente ad oggetto un documento che la difesa avrebbe potuto già produrre nel giudizio di primo grado, abbia, in ogni caso, una finalità esplorativa, perché fa riferimento ad un periodo assai risalente nel tempo rispetto al reato per il quale si procede; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod, proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore D E t' k) 1 11, l' II Pre idente