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Ordinanza — n. 6462/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation, ruling it inadmissible due to procedural defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6462/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Fumarola Cosimo inadmissible, dismissing his claim of absolute lack of motivation. The court found the appellant failed to engage with the first-instance sentencing calculation, which correctly applied statutory reductions for generic mitigating circumstances and the trial procedure. Consequently, the appeal was rejected as procedurally defective, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 355 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based on absolute lack of motivation is inadmissible if the appellant fails to demonstrate a specific error in the reasoning, as the burden of proof lies with the challenger to confront the contested decision.

Parole chiave

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absolute lack of motivation inadmissible appeal procedural defect sentencing calculation statutory mitigation court costs Cassa delle ammende contratto di fornitura di un'opera

Disposizioni normative citate

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Art. 355 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUMAROLA COSIMO nato a MARTINA FRANCA il 26/09/1987 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 30462/23 Rilevato che con sentenza in data 24 maggio 2023 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza in data 12 settembre 2022 del GUP del Tribunale di Taranto che aveva condannato Fumarola Cosimo alle pene di legge per il reato dell'art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006;

Rilevato che il ricorrente ha eccepito la mancanza assoluta di motivazione; Considerato che il ricorrente non si è confrontato affatto con la decisione impugnata dove si è riprodotto il calcolo della pena formulato in primo grado, dimostrando che era corretto: la pena base di anni 2 di reclusione è stata ridotta prima per le attenuanti generiche e poi per il rito a mesi 10 e giorni 20 di reclusione; Rilevato che si tratta di pena legale; Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna'llit ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente