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Ordinanza — n. 6457/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax fraud conviction, ruling administrative liability exists regardless of actual knowledge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6457/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of the defendant's criminal liability for tax fraud. The defendant argued she, as a legal administrator, lacked knowledge of the illegal acts committed by the de facto administrator, but the court found this argument generic and unsupported by evidence. The court applied established jurisprudence that legal administrators bear criminal responsibility for omissions due to their duty of vigilance and acceptance of the role's risks.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000; Art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000; The legal administrator of a company is criminally liable for tax offenses committed by the de facto administrator, as accepting the office imposes a duty of vigilance and control that cannot be evaded by claiming lack of knowledge.

Parole chiave

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tax fraud liability legal administrator de facto administrator omission crime duty of vigilance criminal responsibility inadmissible appeal responsabilità dell'amministratore

Disposizioni normative citate

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Art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
74 del 2000 e per una violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000;
Art. 616 cod. proc. pen.
275830-01); Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
275830-01); Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro
Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C.
Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, Marni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALAN NICOLETA IONELA nato il 09/12/1980 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 30024/23 Rilevato che con sentenza in data 20 marzo 2023 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 30 settembre 2021 "del GUP del Tribunale di Torino che aveva condannato l'imputata alle pene di legge per plurime violazioni dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e per una violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000;

Rilevalo che la ricorrente ha contestato la sua responsabilità, perché, in qualità di amministratore di diritto, non era consapevole delle condotte illecite dell'amministratore di fatto; Rilevato che la censura è generica e fattuale, non si confronta con la sentenza impugnata, che all'esito del vaglio critico di tutto il cospicuo compendio probatorio, ha confermato l'accertamento compiuto in primo grado, secondo cui l'imputata aveva svolto le funzioni di amministratore di diritto per l'intero arco temporale in contestazione; Rilevato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, dei reati tributari rispondono sia l'amministratore di diritto che l'amministratore di fatto (tra le più recenti, Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201 - 01); in particolare, l'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli (nella specie emissione di fatture per operazioni inesistenti) quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Sez.

F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939 - 02); Rilevato che è immune da censure la decisione anche con riferimento all'elemento psicologico, avendo la Corte territoriale valorizzato il lungo legame sentimentale con il presunto amministratore di fatto (Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, dep. 2019, Marni, Rv. 275830-01); Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensor