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Ordinanza — n. 6453/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding mitigating circumstances and unproven recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6453/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ariano Aniello inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defense failed to specifically argue why the lower courts omitted or misvalued generic mitigating circumstances, and the claim regarding recidivism was manifestly unfounded as it was neither contested nor applied. Consequently, the court ruled that the appellant did not propose the appeal without fault, triggering the statutory burden of costs under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 595 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specifically formulated regarding the facts or law, or if they are manifestly unfounded, without the appellant being without fault.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement manifestly unfounded claim recidivism application procedural costs award istigazione e aiuto al suicidio assassinio reati contro la vita e l'integrità della persona

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 595 cod. proc. pen.
Art. 99 cod. pen.
art. 99 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARIANO ANIELLO nato a POZZUOLI il 10/11/1961 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Ritenuto che Ariano Aniello - condannato in primo e secondo grado per i reati di cui agli artt. 544 e 612, secondo comma, cod. pen., per avere cagionato la morte di un cane di sua proprietà colpendolo con una pala e per avere minacciato di morte un'altra persona, con l'aggravante di aver utilizzato strumenti atti ad offendere - ha proposto ricorso per cassazione, denunciando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dell'art. 99 cod. pen., quanto all'aumento di pena per la recidiva.

Considerato che il motivo di doglianza è inammissibile: perché formulato in modo non specifico in relazione alle circostanze attenuanti generiche, in quanto la difesa non ha, neanche con il ricorso per cassazione, dedotto la sussistenza di elementi positivi di giudizio che siano stati pretermessi o scorrettamente valutati dei giudici di merito; perché manifestamente infondato quanto alla recidiva, non contestata né applicata in concreto. che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid