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Ordinanza — n. 6451/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of admissibility due to failure to cite specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6451/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was not permitted under the law in the final instance. The appellant argued for the revocation of confiscation based on a specific article, but the court found this argument merely reproduced a point already fully examined and rejected by the lower courts. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specific critique of the lower court's reasoning, leading to a dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal in the final instance is inadmissible if the grounds raised are not permitted by law, such as when they merely reproduce arguments already examined and rejected by the court of first instance without specific criticism of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specific critique reproduction of arguments final instance review confiscation revocation patrocinio non autorizzato violazione dei doveri professionali confisca sotto sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
475 del 1925 — deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPANE FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 03/03/1986 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Lopane Francesco — condannato in primo e secondo grado per i reati di cui agli artt. 99, 110 cod. pen. e 1 della legge n. 475 del 1925 — deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e alla consequenziale revoca della confisca, con restituzione dei beni in sequestro; considerato che il motivo in parola non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliata e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandita da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; che, in particolare, il giudice di appello rileva la gravità della condotta posta in essere dal ricorrente — ed invero già evidenziata dal giudice di primo grado — avendo egli corrisposto una cospicua somma di denaro a due persone evidentemente aduse a condotte analoghe, al fine di ottenere la patente di guida, utilizzando un meccanismo fraudolento che denota una certa intensità del dolo; che è stata correttamente valorizzata, contro la prospettazione difensiva, la circostanza che la concessione della patente ad un soggetto tecnicamente privo dei requisiti richiesti pone potenzialmente a rischio la pubblica incolumità (cfr. pag. 5 della sentenza di appello); che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensor