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Ordinanza — n. 6446/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific statutory defenses in prior proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6446/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Michelina Esposito inadmissible for failing to raise specific statutory defenses regarding necessity and minor offense in prior proceedings. The appellant argued for state of necessity and reduced punishability, but the appellate court had already adequately addressed these points without explicit criticism. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 54, Art. 131-bis, Art. 62-bis, Art. 349 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if the grounds were already fully examined by the lower court without specific criticism, and the appellant did not act with fault in proposing the inadmissibility declaration.

Parole chiave

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inadmissibility appeal state of necessity defense minor offense exception procedural fault general mitigating circumstances costruzioni non autorizzate lavoro sottoposto ad autorizzazione onere della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Rilevato che, con il terzo motivo di ricorso, la prevenuta eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante di cui all'art.
Art. 349 cod. pen.
in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 349, secondo comma, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 54 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
Rilevato che, con il terzo motivo di ricorso, la prevenuta eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.
art. 349 cod. pen
in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 349, secondo comma, cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MICHELINA nato a NAPOLI il 12/02/1958 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, Esposito Michelina - condannata in primo e secondo grado per interventi edilizi eseguiti senza il permesso di costruire, in zona sismica senza previo deposito del progetto esecutivo e senza preventiva autorizzazione, e per violazioni dei sigilli - deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 54 cod. pen. con riguardo allo stato di necessità; considerato che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; che da questa emerge chiaramente come il giudice dell'appello, in conformità con il giudice del primo grado, abbia rilevato che la prevenuta, nel corso di tutta la vicenda processuale, non ha mai addotto una ragione per la quale la stessa fosse impossibilitata a seguire l'iter amministrativo per realizzare l'intervento edilizio di cui al capo di imputazione, postulando che la stessa realizzazione dei manufatti necessitava di un tempo che non avrebbe comunque reso immediato il soddisfacimento dell'asserita esigenza abitativa addotta a giustificazione delle proprie condotte.

Rilevato che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen.; considerato che il motivo in parola è inammissibile in quanto nuovo, perché inerente a un non profilo non dedotto in precedenza; con la conseguenza che la Corte di appello non aveva alcun onere di motivazione sul punto. Rilevato che, con il terzo motivo di ricorso, la prevenuta eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 349, secondo comma, cod. pen.; considerato che il suddetto motivo è manifestamente infondato, in quanto inerente a un trattamento punitivo che è sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, attese le gravi condotte illecite che sono state reiterate nel tempo, alla luce del precedente specifico di cui all'art. 349 cod. pen., e la personalità della ricorrente, che non consente un giudizio prognostico positivo circa l'astensione dalla commissione di ulteriori reati (cfr. pag. 3 della sentenza di appello); che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere