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Ordinanza — n. 6440/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against acquittal dismissed as inadmissible due to restricted grounds for review under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6440/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore Generale appealed the second-instance acquittal of Marise Squarta, alleging a defect in the court's reasoning. The Supreme Court held that appeals against acquittals are strictly limited to specific grounds under Article 608, paragraph 1-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was declared inadmissible because the alleged error did not fall within the permitted categories of review.

Regesto Legislator

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Art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals against acquittals are admissible only for specific grounds listed in Article 606, excluding general defects in reasoning.

Parole chiave

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criminal procedure appeal acquittal review limits procuratore generale inadmissible appeal Italian Supreme Court abbandono del procedimento per truffa esame nel merito esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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Art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.
74 del 2000 e assolta in primo e secondo grado per insussistenza del fatto, deduce il vizio di motivazione, in modo non consentito dalla legge in sede di legittimità; che trova infatti applicazione l'art. 608, comma 1-bis, cod.
Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: SQUARTA MARISE nato a MAGIONE il 02/03/1952 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso proposto dal Procuratore generale contro Squarta Marise, imputata per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 e assolta in primo e secondo grado per insussistenza del fatto, deduce il vizio di motivazione, in modo non consentito dalla legge in sede di legittimità; che trova infatti applicazione l'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., che limita il ricorso per cassazione contro le sentenze di appello che confermino le sentenze di proscioglimento di primo grado «solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606»; ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr idente