Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6436/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of motivation regarding criminal responsibility and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6436/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Corrado Mastropietro inadmissible, rejecting his complaints about the lower court's reasoning. The appellate court had convicted him for possessing 3,000 liters of diesel without title, finding his personal use defense irrelevant based on established case law. The Supreme Court upheld this decision, noting the judges correctly applied legal principles and considered the defendant's criminal history when assessing the severity of the offense.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 40, comma 1, lett. B) d.lgs. n. 504 del 1995; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging criminal responsibility or sentencing is inadmissible if the lower court's motivation is legally sound and based on established jurisprudence regarding the possession of energy products without title.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility possession of energy products lack of motivation diesel fuel without title criminal history assessment imposta sui carburanti guida in stato di ebbrezza qualificata commercio di bevande alcoliche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 40, comma 1, lett. B) d.lgs. n. 504 del 1995
Art. 131-bis cod. pen.
504 del 1995; Rilevato che il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità, al diniego dell'art. 131-bis cod. pen. e all'entità della pena;
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
504 del 1995; Rilevato che il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità, al diniego dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
Sez. 3, n. 5809 del 04/12/2018, dep. 2019, P.
260609 - 01 e Sez. 3, n. 5809 del 04/12/2018, dep. 2019, P., Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROPIETRO CORRADO nato a CERIGNOLA il 30/01/1968 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 28306/23 Rilevato che con sentenza in data 30 gennaio 2023 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 9 luglio 2020 del Tribunale di Foggia che aveva condannato Mastropietro Corrado alle pene di legge per la violazione degli art. 40, comma 1, lett. B) e 4 d.lgs. n. 504 del 1995; Rilevato che il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità, al diniego dell'art. 131-bis cod. pen. e all'entità della pena;

Considerato, quanto alla responsabilità, che la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza in materia: pacifica la detenzione da parte dell'imputato di 3.000 litri di gasolio, i Giudici hanno ritenuto irrilevante l'argomento difensivo secondo cui il gasolio era destinato all'uso personale, perché il soggetto attivo del reato di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 504 del 1995 può essere anche il consumatore che possegga prodotti energetici senza averne titolo, ovvero se ne avvalga per usi diversi da quelli consentiti, atteso che non sono richieste per la integrazione della fattispecie né l'immissione in commercio, né la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell'accisa (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260609 - 01 e Sez. 3, n. 5809 del 04/12/2018, dep. 2019, P., Rv. 275789 - 01);

Considerato, quanto alle restanti doglianze, che la motivazione della Corte territoriale è ineccepibile perché i Giudici hanno valutato la gravità del fatto per l'enorme quantitativo di gasolio detenuto e l'allarmante personalità dell'imputato, già gravato da numerosi precedenti penali nonché da carichi pendenti per associazione a delinquere, ricettazione e rapina; Rilevato che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il