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Ordinanza — n. 6435/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding de facto administrator liability for tax evasion in Italy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6435/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marco Mirra's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for tax evasion. Mirra argued he was merely a de facto administrator while a formal administrator existed, but the court found his factual role as the sole operator of the business established his primary liability. Consequently, the appeal was rejected, and Mirra was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; Art. 5 d.lgs. n. 74/2000; In cases of tax evasion, the de facto administrator bears primary liability, and the formal administrator is liable only as a co-conspirator, rendering appeals contesting this distinction inadmissible when facts confirm the de facto role.

Parole chiave

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de facto administrator tax evasion liability primary responsibility formal administrator inadmissible appeal Cassa delle ammende Italian criminal law responsabilità dell'amministratore

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Art. 616 cod. proc. pen.
280723-01); Rilevato che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod, proc.
art. 110 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro
Rilevato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in caso di omessa dichiarazione, rispondono sia l'amministratore di diritto che l'amministratore di fatto (tra le più recenti, Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv.
Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, Puddu
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRRA MARCO nato a TRADATE il 23/10/1972 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 28215/23 Rilevato che con sentenza in data 9 dicembre 2022 la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza in data 30 novembre 2021 del Tribunale di Matera che aveva condannato Mirra Marco alle pene di legge per la violazione degli art. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che il ricorrente ha articolato tre motivi di censura per violazione di legge e vizio di motivazione con cui ha contestato la sua responsabilità come amministratore di fatto, in presenza di un amministratore di diritto, e la sussistenza del dolo;

Rilevato che con successiva memoria difensiva il ricorrente ha ribadito le sue ragioni; Considerato che i motivi sono fattuali e non si confrontano con la sentenza impugnata, che all'esito del vaglio critico di tutto il cospicuo compendio probatorio, ha confermato l'accertamento compiuto in primo grado, secondo cui l'imputato aveva svolto le funzioni di amministratore di fatto per l'intero arco temporale in contestazione, prescindendo dalle cariche formali ricoperte da altri soggetti che si erano succeduti nel tempo e dalla sua formale assunzione come dipendente dell'azienda;

Rilevato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in caso di omessa dichiarazione, rispondono sia l'amministratore di diritto che l'amministratore di fatto (tra le più recenti, Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201 — 01), e anzi l'amministratore di fatto risponde a titolo principale, mentre quello di diritto a titolo di concorso (Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 2021, Puddu, Rv. 280723-01); Rilevato che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod, proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il