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Ordinanza — n. 6433/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming accounting document concealment requires specific intent to block reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6433/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for tax evasion. The appellant argued that mere failure to provide documents constituted concealment only if it specifically prevented financial reconstruction, which the Guardia di Finanza could still achieve. The court rejected this, citing established jurisprudence that impossibility of reconstruction does not require absolute failure, as third-party document acquisition remains a viable investigative tool.

Regesto Legislator

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Art. 10 d.lgs. n. 74/2000; The concealment of accounting documents constitutes a crime even when the authorities retain the capacity to reconstruct financial data through third-party document acquisition procedures.

Parole chiave

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tax evasion concealment accounting documents specific intent requirement third party acquisition Cassation inadmissibility omissione della contabilità produzione di documenti finanziari occultamento di beni

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata sia immune da censure; Rilevato che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata sia immune da censure; Rilevato che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACQUA ANDREA nato a POTENZA PICENA il 12/02/1966 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 27997/23 Rilevato che con sentenza in data 22 maggio 2023 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza in data 26 aprile 2021 del Tribunale di Macerata che aveva condannato Acqua Andrea alle pene di legge per il reato dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che il ricorrente ha eccepito la violazione di legge, sostenendo che la condotta di occultamento delle scritture contabili non poteva consistere in un mero comportamento omissivo di mancata tenuta o consegna delle scritture contabili, ma era necessario l'effettivo occultamento delle stesse con il dolo specifico di rendere impossibile la ricostruzione della contabilità, che, però, nel caso specifico la Guardia di Finanza aveva potuto effettuare;

Considerato che la doglianza è nuova, perché nell'atto di appello il ricorrente aveva contestato la ricostruzione del volume d'affari e il mancato raggiungimento della prova sull'esatta quantificazione dell'evasione; Rilevato che i Giudici di merito hanno accertato che l'imputato era stato evasore totale dal 2008 al 2013 e che, alla richiesta della Guardia di finanza, aveva esibito solo alcuni bollettari e fatture parzialmente compilate; Ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante (tra le più recenti, Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005-01);

Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata sia immune da censure; Rilevato che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il P