Cassation court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances due to negative personality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on employment and awareness of illegality, but the court found his numerous prior convictions demonstrated a negative personality. Consequently, the court ruled that the lower court correctly evaluated these elements under the specific provision for recidivists rather than general mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 616 cod. proc. pen.: When an accused's numerous prior convictions demonstrate a negative personality, the court must apply the specific provision for recidivists rather than generic mitigating circumstances, rendering an appeal challenging this distinction inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARAZZOLI DORONZO MASSIMILIANO nato a TREVIGLIO il 22/03/1976 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRF; RG 27845/23 Rilevato che con sentenza in data 10 gennaio 2023 la Corte di appello di Brescia, decidendo in seguito ad annullamento con rinvio della Quarta Sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 33559 del 2022, ha confermato la sentenza in data 12 settembre 2017 del Tribunale di Bergamo che aveva condannato Parazzoli Doronzo Massimiliano alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;
Rilevato che il ricorrente ha lamentato solo il diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che la Corte territoriale ha risposto puntualmente a tale doglianza, evidenziando la negativa personalità dell'imputato per i numerosi precedenti penali, per cui gli elementi segnalati in suo favore, quali la regolare attività lavorativa, la consapevolezza dell'illiceità della condotta, la scarsa gravità del fatto, non irragionevolmente sono stati valutati ai fini della qualificazione ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e non per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il PresiØent