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Ordinanza — n. 6431/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on fraud conviction for lack of motivation and denial of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6431/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Rapisarda Angelo inadmissible regarding a fraud conviction reduced by the Court of Appeal. The appellant argued for a re-evaluation of responsibility and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found the lower court's reasoning sufficient and the cited precedents unsupported. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the lower court's decision lacks sufficient motivation to support the conviction or the denial of mitigating circumstances, and if the cited precedents do not provide specific grounds for re-evaluation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of motivation generic mitigating circumstances fraudulent declaration procedural costs allocation frode all'imposta sul valore aggiunto truffa aggravata difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019, dep. 2020, Moiseev, Rv. 278378-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA ANGELO nato a CATANIA il 11/03/1972 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 27723/23 Rilevato che con sentenza in data 20 settembre 2022 la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza in data 13 dicembre 2021 del Tribunale di Catania, ha ridotto la pena irrogata a Rapisarda Angelo per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che il ricorrente con il primo motivo ha lamentato il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità e con il secondo il vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche;

Considerato, quanto alla responsabilità, che la censura non confuta la ricostruzione del fatto in termini di sovrafatturazione che pacificamente integra il reato contestato (tra le più recenti, Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019, dep. 2020, Moiseev, Rv. 278378-01, secondo cui il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di sovrafatturazione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale;

Rilevato che il richiamo al precedente di merito favorevole consiste in una mera citazione non suffragata da precisi elementi di giudizio; Considerato, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte territoriale ha valorizzato la gravità del fatto, per la reiterazione della condotta illecita per tre periodi d'imposta e per la rilevante entità degli importi evasi, circostanze queste ritenute non irragionevolmente prevalenti rispetto agli elementi favorevoli rappresentati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore D E P° S TATA Il Presidente