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Ordinanza — n. 6426/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of concrete criticism and repetition of appellate court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6426/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Matteo Minolfi's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the first two grounds of complaint were merely repetitions of arguments already adequately examined by the Court of Appeal and lacked specific critical references to the lower court's reasoning. Furthermore, the court found the appellant's alternative factual reconstructions to be purely conjectural, as the lower court had directly refuted claims regarding ongoing renovations and the nature of the found receipts.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces censure already examined by the court of appeal without concrete critical references to the reasoning, or if the grounds are purely conjectural and lack factual basis.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack concrete criticism repetition appellate court conjectural grounds procedural costs fine giuoco e scommessa abuso di un impianto per l'elaborazione di dati tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 192 cod. proc. pen
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINOLFI MATTEO FILIPPO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 05/02/1968 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Ritenuto che Minolfi Matteo Filippo - condannato in primo e secondo grado, per il reato di cui all'art. 4, commi 1 e 4-bis, della legge n. 401 del 1989, perché svolgeva attività organizzata al fine di accettare e raccoglieva per via telematica scommesse per conto del bookmaker Virtual Sport Player, pur essendo privo delle necessarie autorizzazioni - ha proposto ricorso per cassazione; che, con un primo motivo di doglianza, si lamentano vizi della motivazione in relazione al ritenuto svolgimento di attività aperta al pubblico, avendo l'accusa illegittimamente invertito l'onere della prova circa la chiusura o meno dei locali e non essendosi considerate le testimonianze di Scarpaci e Puliafito, i quali avevano riferito di lavori in corso, né il fatto che, al momento della verifica, non era entrato alcuno avventore, non era stato ritrovato denaro in cassa e i computer erano spenti; che, in particolare, la valorizzazione del numero delle ricevute rinvenute costituisce una forzatura, in mancanza di una valutazione del malfunzionamento dell'impianto, tale che dette ricevute fossero riferibili ad una verifica in tal senso e non a scommesse effettivamente riscosse; che, in secondo luogo, si denunciano la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio motivazionale in relazione al rinvenimento delle ricevute nel cestino del locale, ribadendo che le stesse avrebbero dovuto costituire un mero indizio, in mancanza di avventori e di apparecchiature accese; che, in terzo luogo, si lamenta la violazione della norma incriminatrice, non essendosi verificate le ragioni della mancanza di autorizzazione in capo al bookmaker Virtual Sport Player, né la natura di mero Internet point del centro gestito dall'imputato, non ancora operativo ma da avviare con regolare autorizzazione, come ricavabile da quanto dichiarato dal testimone Politi; che, con una quarta censura, si lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., pur in presenza: di locali non aperti al pubblico, dell'esistenza di lavori in corso incompatibili con l'attività, di ricevute quale prodotto di verifiche di funzionalità dell'impianto e non di scommesse, dell'esistenza di una documentazione inerente alla programmata attività di Internet point, del numero ridotto delle ricevute, della natura privatistica del circolo, del rinvenimento al momento del controllo di apparecchiature spente, della mancanza di avventori; che la difesa ha depositato memoria con la quale ribadisce quanto già dedotto.

Considerato che i primi due motivi di doglianza sono inammissibili, perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di appello, basate su una ricostruzione alternativa dei fatti, nonché privi di concreti riferimenti critici alla motivazione impugnata;che, in ogni caso, la Corte di merito (pagg. 3-4 della sentenza impugnata) ha direttamente smentito la sussistenza o la rilevanza degli elementi dedotti dalla difesa, evidenziando che:

a) il locale non era chiuso o interessato da interventi di ristrutturazione, non rilevandosi lavori in corso dalle fotografie scattate in occasione del sopralluogo, nonché in base alle testimonianze di Politi e Carbone;

b) sia la documentazione prodotta dalla difesa sia le testimonianze di Scarpaci e Puliafito collocano i pretesi lavori in un momento precedente;

c) la circostanza che al momento del sopralluogo i computer fossero spenti e non vi fossero avventori è irrilevante, perché l'esercizio di scommesse non autorizzate è provato dalla documentazione in atti e dalla prova testimoniale;

d) del tutto congetturale è la giustificazione circa il rinvenimento delle ricevute nei cestini, in presenza di un numero rilevante di esse, assolutamente sproporzionato rispetto alla dedotta esigenza di verifica dell'impianto; che, quanto al secondo motivo, del tutto congetturali risultano le censure difensive circa la situazione del bookmaker straniero e circa la pretesa volontà di aprire un Internet point, non avendo il ricorrente neanche dedotto di avere richiesto la necessaria autorizzazione per la raccolta di scommesse evidentemente svolta già al momento del sopralluogo; che, quanto al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte d'appello correttamente evidenzia la gravità del fatto, in presenza di ben 43 ricevute rilasciate nell'arco di tre giorni, non assumendo rilievo contrario il dato, meramente formale, del fatto che si trattasse di un club riservato ai soci. che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,0