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Ordinanza — n. 6425/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals converted to cassation petitions due to unqualified defense attorney lack of standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6425/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals inadmissible because they were converted from appeals into cassation petitions filed by a defense attorney not enrolled in the special register for higher courts. The court held that no exception exists for appeals converted to cassation, as allowing it would undermine sanctions for improper procedural filings. Consequently, the petitioners were ordered to pay procedural costs and a €3,000 fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 606, 616 c.p.p.; The conversion of an appeal into a cassation petition does not grant standing to a defense attorney unqualified to practice before the Court of Cassation, rendering such petitions inadmissible.

Parole chiave

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cassation petition inadmissibility defense attorney standing special register requirement appeal conversion rules procedural costs allocation correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario errore amministrativo

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019
In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (ex multis, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv.
Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013
277208; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCAPILLATI ANTONIO nato a CAMPOBASSO il 05/11/1979 DESIDERI LETIZIA nato a RIETI il 09/02/1979 avverso la sentenza del 30/04/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che le impugnazioni, originariamente qualificate come appelli e trasmesse alla Corte di cassazione per competenza, essendo state proposte contro sentenza inappellabile perché recante condanna alla sola ammenda, devono essere qualificate come ricorsi per cassazione; che gli stessi sono inammissibili, in quanto proposti da soggetto privo di legittimazione e, cioè, da difensore non abilitato al patrocinio in cassazione al momento della loro presentazione; che, infatti, «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (ex multis, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835); che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00; che, poiché la parte civile ha depositato memoria chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, gli imputati devono anche essere condannati alla rifusione delle spese da questa sostenute, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi C 1900,00, oltre accessori di l