Ordinanza — n. 6221/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: FUSCO EMANUELE MICHELANGELO nato a NAPOLI il 20/10/1978 trasmessa dal TRIBUNALE di NAPOLI NORD con ordinanza del 16/10/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti; esaminata l'istanza; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano La richiesta di rimessione, peraltro genericamente motivata, proposta da Emanuele Michelangelo Fusco perché proposta da soggetto non legittimato, in quanto persona offesa dal reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 45 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6221/2024 — snpen · Corte di Cassazione: E', invero, pacifico il principio secondo cui, atteso il carattere eccezionale dell'istituto della rimessione, deve escludersi che siano legittimati a chiederne l'applicazione soggetti diversi da quelli tassativamente indicati nell'art. 45 cod. proc. pen., e cioè procuratore generale presso la corte d'appello, Pubblico Ministero presso il giudice procedente e imputato. (Sez. 1, Ordinanza n. 3006 del 24/06/1992 Cc. (dep. 15/10/1992 ) Rv. 192023 - 01 Rilevato, pertanto, che alla inammissibilità segue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: FUSCO EMANUELE MICHELANGELO nato a NAPOLI il 20/10/1978 trasmessa dal TRIBUNALE di NAPOLI NORD con ordinanza del 16/10/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti; esaminata l'istanza; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano La richiesta di rimessione, peraltro genericamente motivata, proposta da Emanuele Michelangelo Fusco perché proposta da soggetto non legittimato, in quanto persona offesa dal reato.
E', invero, pacifico il principio secondo cui, atteso il carattere eccezionale dell'istituto della rimessione, deve escludersi che siano legittimati a chiederne l'applicazione soggetti diversi da quelli tassativamente indicati nell'art. 45 cod. proc. pen., e cioè procuratore generale presso la corte d'appello, Pubblico Ministero presso il giudice procedente e imputato. (Sez. 1, Ordinanza n. 3006 del 24/06/1992 Cc. (dep. 15/10/1992 ) Rv. 192023 - 01 Rilevato, pertanto, che alla inammissibilità segue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processu