Italian Court dismisses appeal regarding sentencing reduction for non-appeal and procedural citation validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the constitutional challenge to the new sentencing reduction rule and the procedural validity of the citation. The appellant argued that the new law violated constitutional principles by not applying retroactively to pending cases, while the Court held that the 'tempus regit actum' principle limits its application to cases where the first-instance judgment became final after the law's enactment. Furthermore, the Court confirmed that service of process 'in propria manu' remains valid even with a registered domicile, and the specific facts of the drug importation justified the original penalty determination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.; Artt. 3, 25, 27, 117 Cost.; The principle of 'tempus regit actum' restricts the application of the new sentencing reduction for non-appeal to cases where the first-instance judgment became final after the law's entry into force, ensuring no violation of the principle of equality or retroactivity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARKAXHIU GENTIAN nato il 02/05/1976 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; í17 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Arkaxhiàu Gentian OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'illegittimità costituzionale dell'attuale disposizione contenuta nell'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. (come introdotta dall'art. 24 d.lgs. n. 150 del 2022) è manifestamente infondata; che questa Corte ha statuito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione processuale che ne consente l'applicazione, costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del "tempus regit actum", è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore dell'indicato d.lgs., pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della "lex mitior", che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale (Sez. 1, n. 42681 del 27/09/2023, Rv. 285394 - 01; che, inoltre corretto risulta quanto affermato dalla Corte di appello là dove ha anche rilevato come, pur possibile, nessuna rinuncia all'appello era stata effettuata, motivo che rendeva la questione anche non rilevante nel giudizio; che, deve, altresì, ribadirsi, che l'ipotizzata futura rinuncia all'appello non costituisce ipotesi ricompresa nell'attuale disciplina della norma che espressamente enuncia la sola mancata presentazione dell'appello, tanto da differire, alla successiva fase esecutiva la riduzione del sesto di pena; rilevato che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello oltre che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si deduce la nullità della citazione in appello, avvenuta "a mani proprie", a fronte di differente luogo indicato nell'elezione di domicilio tenuto conto di consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la notificazione eseguita "a mani proprie" dell'imputato, pur in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto costituisce la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario (tra le tante, Sez. 1, n. 9544 del 26/09/2017 dep. 2018, Rv. 272309 - 01); rilevato che analogo limite incontra il terzo motivo in punto di determinazione della pena correttamente argomentato dalla Corte di appello in ragione della valorizzata modalità della condotta di importazione effettuata con auto tedesca di ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina occultata in un vano appositamente creato, al contempo apprezzando, ex art. 133 cod. pen., i pregressi trasporti di analogo stupefacente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de